Chi siamo

Statuto

I - Costituzione e Scopo

Art. 1 - Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Associazione Metrogenova”, anche detta “Metrogenova.com”. L’Associazione ha sede in Genova.

Art. 2 - Finalità dell’Associazione

L’Associazione persegue lo scopo di studiare, valorizzare e promuovere le reti di trasporto pubblico in Genova e nella sua area metropolitana, con particolare riferimento alla metropolitana, alla ferrovia e, in generale, ai sistemi in sede propria e/o riservata che garantiscano un elevato livello di mobilità sostenibile.

L’Associazione non persegue alcuna finalità politica, confessionale, di lucro. Gli eventuali utili di gestione saranno destinati al raggiungimento degli scopi sociali, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo con sua discrezionale ed insindacabile decisione.

II - Soci

Art. 3 - Categorie di Soci

L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. Tutti soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto dell’Associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti

Possono essere Soci dell’Associazione:

- tutti gli appassionati della materia trasportistica in generale e, in particolare, del trasporto pubblico a Genova e nella sua area metropolitana;

- le persone che, anche in rappresentanza di enti, società, istituzioni o associazioni, condividono le finalità del presente Statuto.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Socio Fondatore: sono le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione.

b) Socio Ordinario: sono tutti coloro che, avendone fatto domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, e che, nell’ambito dell’Associazione partecipano attivamente al raggiungimento dello scopo associativo.

c) Socio Collettivo o Sostenitore: persone giuridiche, aziende, enti, istituzioni che vogliano prestare il loro contributo con la loro opera od il loro sostegno ideale ed economico, alla vita e alla crescita dell’Associazione.

d) Socio Onorario: sono tutti coloro che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione e le personalità che si distinguono nel mondo trasportistico, insigni per pubblico riconoscimento.

I Soci Fondatori, Ordinari e Collettivo o Sostenitore hanno diritto di voto nelle assemblee, purché in regola con la quota di iscrizione stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono esentati dall’obbligo di versamento della quota di iscrizione in considerazione del loro apporto di prestigio dato alla Associazione e non possono essere eletti a cariche sociali: la loro nomina è riservata all’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci - acquisto e perdita della qualifica di socio

Fatto salvo quanto disposto all’art. 3, ultimo comma, la suddivisione degli aderenti nelle categorie di soci di cui all’art. 3, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

La qualifica di socio, di ogni categoria, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita per qualsiasi titolo o motivo.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, o non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo oppure si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al giudizio disciplinare del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio può recedere dall’Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualità di Socio è a tempo indeterminato e si perde:

a) per recesso, da comunicarsi per iscritto, anche via posta elettronica, almeno un (1) mese prima dello scadere dell’anno sociale;

b) per decadenza, per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l’addebito nel versamento;

c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le norme e per i motivi di cui al presente Statuto, udito obbligatoriamente il socio proposto per la radiazione;

d) per morte.

I Soci non possono esprimere opinioni o compiere atti in nome e per conto dell’Associazione senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Socio che dovesse contravvenire alla presente norma sarà deferito al Consiglio Direttivo, e nei suoi confronti saranno adottati i provvedimenti disciplinari del caso, a norma dello Statuto.

I Soci hanno il dovere di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica compreso. Non saranno ammesse contestazioni per gli eventuali disguidi derivanti dall’inosservanza di questo obbligo.

III - Organi dell’Associazione

Art. 5 - Organi e cariche sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente;

e) il Tesoriere.

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito e onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e dai soci nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) i soci Onorari;

b) coloro che non siano cittadini maggiorenni;

c) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Art. 6 - Assemblea dei soci

Art. 6.1 - Convocazione Assemblea - delega

L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è composto da tutti i soci che alla data della convocazione sono iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Socio (Fondatore, Ordinario, Collettivo o Sostenitore) ha diritto a un solo voto. I Soci Onorari possono intervenire ai lavori dell’Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Ciascuno dei soci potrà delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea, purché la delega sia conferita per iscritto - anche a mezzo e-mail - e sia mostrata al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio dell’assemblea stessa.

Nessuno dei soci può rappresentare per delega in assemblea un numero maggiore di tre (3) soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, da uno dei membri del Consiglio Direttivo con un preavviso di dieci (10) giorni.

L’Assemblea si riunisce (i) almeno una volta nell’anno sociale per l’approvazione del rendiconto; (ii) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o (iii) qualora ne facciano richiesta, scritta e motivata e con indicazione delle materie da inserire nell’ordine del giorno, di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea potrà anche riunirsi e deliberare, ad insindacabile discrezionalità del Consiglio Direttivo, con mezzi alternativi alla riunione assembleare (consultazione via web o posta elettronica, consultazione per iscritto). Nel caso in cui l’assemblea si riunisca via web o posta elettronica, gli associati che non hanno partecipato ad alcuna delle votazioni sui punti all’ordine del giorno saranno considerati assenti, mentre i soci che votano esclusivamente su alcuni punti all’ordine del giorno e non su altri sono considerati astenuti sui punti in cui non esprimono il loro voto.

La convocazione dei soci avviene a cura del Presidente o di un suo delegato, attraverso annuncio inserito nell’apposita area dedicata all’Associazione presente sul sito www.metrogenova.com o altro sito ufficiale dell’Associazione su un diverso dominio

L’avviso di convocazione dovrà dettagliatamente indicare le questioni da discutersi nella convocata assemblea.

Art. 6.2 - Svolgimento assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del sodalizio o dal Consigliere Anziano (per tale intendendosi il Consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove due o più Consiglieri avessero pari anzianità come socio, la Presidenza dell’assemblea verrà assunta dal più anziano d’età).

L’assemblea può chiamare a fungere da Segretario uno dei partecipanti, al quale viene affidata la redazione del verbale; in difetto, la funzione di Segretario viene svolta dal Presidente o da un socio all’uopo deputato dal Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la seduta, dirige la discussione, coordina la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, pone in votazione le relative proposte di deliberazione e proclama il risultato di quest’ultima.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario (ove questi venga nominato dall’Assemblea) ovvero dal Presidente o suo delegato.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (ove questi non coincida con la persona del Presidente), viene conservato agli atti dell’Associazione e ogni socio, di qualunque categoria, può prenderne visione ed estrarne copia.

Le votazioni di norma avvengono a scrutinio palese.

Le votazioni riguardanti singole persone avvengono a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto potrà essere richiesta dai due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 6.3 - Quorum costitutivi

L’Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà (1/2) dei Soci aventi diritto di voto.

Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci abilitati al voto, presenti o rappresentati L’Assemblea Straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà (1/2) dei Soci aventi diritto di voto.

Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo (1/3) del totale costituito dai Soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea convocata per deliberare intorno allo scioglimento dell’Associazione è idonea a deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti (3⁄4) degli aventi diritto al voto, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 6.4 - Quorum deliberativi

In caso di parità, per qualsiasi votazione, il voto del Presidente dell’Assemblea viene calcolato per due.

Le deliberazioni assunte in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci presenti o rappresentati, abilitati al voto.

L’Assemblea Straordinaria delibera col voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del totale dei Soci, presenti o rappresentati, abilitati al voto.

Per l’approvazione della proposta di scioglimento da parte dell’Assemblea Straordinaria è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti (3⁄4) della somma dei soci presenti o rappresentati, abilitati al voto.

Art. 6.5 - Attribuzioni dell’Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria delibera:

a) sull’elezione del Consiglio Direttivo, da tenersi ogni due anni;

b) sulla discussione e l’approvazione della relazione presentata dal Consiglio Direttivo;

c) sull’approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo;

d) su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del Sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 6.6 - Attribuzioni dell’Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell’Associazione;

c) sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Art. 7.1 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che l’elencazione debba intendersi esaustiva, ha le seguenti funzioni:

a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere del sodalizio

b) assegnare incarichi specifici ai soci;

c) emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione;

d) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione;

e) redigere il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell’Associazione;

f) redigere i Comunicati Ufficiali dell’Associazione e mantenere i rapporti con gli organi d’informazione, gli Enti e le Organizzazioni con i quali l’Associazione intrattiene rapporti;

g) stabilire l’importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e fissarne le modalità di pagamento;

h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento; i) decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti soci, nonché in merito al passaggio dei soci da una categoria all’altra;

i) decidere sui provvedimenti disciplinari da assumersi nei confronti dei soci.

Art. 7.2 - Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria ed è composto, su determinazione da parte dell’Assemblea, di un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a dieci.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata in carica dello stesso.

Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In ogni caso di parità dei voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.

Qualora si rendessero vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, si dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del biennio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 7.3 - Facoltà di delega di incarichi specifici

Il Consiglio può attribuire a Consiglieri e Soci incarichi specifici (addetto stampa e P.R., addetto ai rapporti con altre Associazioni trasportistiche, Enti pubblici territoriali, Aziende di trasporto etc.) da svolgersi in collaborazione con il Presidente

Art. 7.4 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso inserito nell’apposita area dedicata all’Associazione presente sul sito www.metrogenova.com , o altro sito ufficiale dell’Associazione su un diverso dominio, ovvero mediante avviso recapitato a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre (3) giorni d’anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei (6) mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è comunque tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l’elencazione delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi e deliberare anche con mezzi alternativi alla riunione assembleare (consultazione via e-mail, web, per iscritto etc.).

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere Anziano (da intendersi come anzianità di socio)

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell’Associazione.

Art. 7.4.1 - In particolare: esercizio del potere disciplinare

Il potere disciplinare viene esercitato dal Consiglio Direttivo. Tutte le decisioni disciplinari debbono essere assunte per iscritto e fornite di sintetica motivazione, e il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile, inappellabile e immediatamente esecutivo.

In nessun caso potrà essere irrogata una sanzione disciplinare a carico di uno dei soci, senza che quest’ultimo sia stato previamente reso edotto degli specifici addebiti a lui mossi e senza che allo stesso sia concessa la facoltà di essere sentito dal Consiglio Direttivo, a sua discolpa.

Le sanzioni disciplinari, deliberate dal Consiglio Direttivo nei modi di cui al presente articolo, sono le seguenti:

a) il richiamo;

b) la sospensione, da tre mesi a sei mesi;

c) la radiazione.

Il socio al quale sia stato irrogato un provvedimento di richiamo continua a godere di tutti i diritti inerenti alla qualità socio ed è soggetto ai doveri previsti dallo Statuto nei confronti dell’Associazione e nei confronti degli altri soci.

Il socio al quale sia stato applicato un provvedimento di sospensione perde, durante il periodo di sospensione, il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e non può partecipare alle Assemblee medesime. Se chiamato a ricoprire una carica sociale, decade dalla stessa automaticamente sin dalla data di deliberazione del provvedimento disciplinare e non può ricoprire alcuna carica per i successivi due anni.

Colui che sia stato radiato dall’Associazione non potrà essere riammesso in seno all’Associazione prima del decorso di due anni dalla data di deliberazione del provvedimento disciplinare e non potrà ricoprire cariche sociali prima che siano decorsi ulteriori due anni.

Art. 7.4.2 - In particolare: deliberazione del Consiglio Direttivo di accettazione di nuovi soci

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà invitare a far parte dell’Associazione nuovi soci, inviando loro, a mezzo di Consigliere all’uopo autorizzato dal Presidente, invito ad iscriversi all’Associazione.

Ogni altra richiesta di iscrizione all’Associazione dovrà pervenire, all’esame del Consiglio Direttivo completa dei dati anagrafici dell’aspirante socio ivi compresi recapito telefonico ed e-mail.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo e rappresenta, anche ai sensi di legge, l’Associazione stessa.

Fra le sue attribuzioni, e senza che l’elenco che segue possa considerarsi esaustivo, egli convoca il Consiglio Direttivo, forma l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, sovraintende: (i) alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione dei nuovi soci, (ii) alla redazione e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, (iii) alla redazione e trascrizione dei verbali delle Assemblee dei Soci, procede all’incasso delle somme dovute per qualsiasi titolo o elargite all’Associazione, apre e chiudi rapporti di conto corrente, prestito, finanziamento perseguendo le finalità statutarie, sottoscrive tutti gli atti compiuti dall’Associazione con rilevanza esterna, firma il preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee, proclama il risultato delle deliberazioni.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in difetto, dal Consigliere Anziano

Art. 9 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e coadiuva il Presidente del sodalizio nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo all’interno del suo seno, rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Egli controlla la gestione contabile dell’Associazione, cura la tenuta dei libri contabili, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative ordinarie;

b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;

c) da eventuali quote associative straordinarie, deliberate dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) dalle entrate per servizi resi a soci;

e) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.

Art. 12 - Patrimonio

Il Patrimonio Sociale è costituito:

a) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;

b) da tutti gli altri beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione;

c) dalle contributi da terzi privati, da altre Associazioni, da Enti pubblici, Istituti pubblici e privati, donazioni e dai lasciti;

d) da rimborsi;

e) da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) da ogni altro tipo di entrate.

Art. 13 - Esercizio Sociale

L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Disposizioni in caso di scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l’estinzione dei debiti saranno devolute in beneficenza.

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